(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 19
                            giugno 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  Modifica dell'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44
    1. Il  comma  5  dell'art.  3 della legge regionale n. 44/1998 e'
sostituito dal seguente:
      "5. Gli  interventi  di  cui  al comma 1 devono essere ultimati
entro  il 15 dicembre 1999 ed entro il 31 dicembre 1999 devono essere
rese operanti le strutture e gli impianti relativi".