(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 19 giugno 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44 1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 44/1998 e' sostituito dal seguente: "5. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati entro il 15 dicembre 1999 ed entro il 31 dicembre 1999 devono essere rese operanti le strutture e gli impianti relativi".